RDN 2025

COSA E’ IL RIGETTO DI NOTIFICA
Tutti i Rigetti di Notifica (RDN) formalizzati dai Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto seguono una struttura coerente e giuridicamente fondata, basata su:

  • il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (Carta ONU, Trattati di Ginevra, Risoluzioni ONU, ecc.),
  • l’Uniform Commercial Code (UCC) per la regolamentazione dei rapporti tra persone e “corporazioni di governo”,
  • la documentazione storica relativa all’illegittima annessione del 1866 e alla permanenza dell’occupazione italiana,
  • i diritti fondamentali della persona, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Ogni RDN include inoltre:

  • contestazione specifica dell’atto notificato, con riferimenti puntuali ai fatti occorsi,
  • precisa individuazione del soggetto notificante,
  • richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario presso il Governo Veneto Provvisorio (GVP),
  • e, quando necessario, diffida e messa in mora.

Tali rigetti non costituiscono ricorsi all’interno del sistema giuridico italiano, bensì atti di sovranità e opposizione formale, in quanto lo Stato italiano, quale entità occupante, è ritenuto privo di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica di Venethia.
Attraverso questi atti, il cittadino intende rifiutare le pretese dell’ordinamento italiano che impongono obblighi fiscali, controlli e provvedimenti ritenuti ingiustificati.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), promuove la responsabilizzazione degli autori degli atti o provvedimenti oggetto di rigetto.
Questo processo è finalizzato a sviluppare il principio di effettività, che mira a garantire l’esecuzione concreta delle norme dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obiettivo è disconoscere la legittimità dello Stato italiano rispetto alla sua sovranità sul territorio della Republica de Venethia, in linea con il principio dell’effettività, secondo cui la sovranità su un territorio dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo.

N.B.:
1) – I RDN vanno fatti subito appena ricevete qualsiasi atto scritto da parte di un ente italiano.
2) – Le SPN vanno formalizzate subito appena siete destinatari di azioni e comportamenti che ritenete lesivi dei vostri diritti e solo in riferimento ad eventi che non si riferiscono ad atti scritti (nel caso si fa un RDN).
3) – In entrambi i casi ciò che fate è l’esercizio di un diritto/dovere e nessuno può impedirlo o ritardarlo con qualsivoglia pretesto.
4) – I RDN e le SPN vanno formalizzate soprattutto ai sensi dell’ U.C.C. che recita: “chi subisce un torto e non lo reclama, lo accetta”.
5) – Gli unici moduli predisposti per i RDN e le SPN sono quelle on-line sul sito del MLNV e possono essere fatti anche con l’aiuto delle Cernide ai cui operatori devono essere riconosciuti i costi per tale esercizio.
6) – Si raccomanda di rispettare l’impegno assunto con la vostra autodeterminazione e relativa ai 10,00 € mensili, perché tali fondi sono destinati alla causa a prescidere dai RDN/SPN che si intende formalizzare il cui costo massimo è di 10,00 ciascuno.

RIFLETTETE PRIMA DI FARE UN RIGETTO DI NOTIFICA
Prima di procedere con un Rigetto di Notifica (RDN), è importante valutare attentamente la propria posizione e garantire di agire “in onore.”
Questo principio implica l’obbligo di adempiere ai propri doveri per usufruire di servizi essenziali e socialmente utili, anche se forniti dalle attuali autorità.
Per quanto riguarda eventuali sanzioni amministrative correttamente emesse, come contravvenzioni per violazioni stradali, è importante adempiere a tali obblighi e presentare sempre il RDN.
Essere “in onore” significa riconoscere e rispettare l’etica del pagamento per servizi necessari o per sanzioni ritenute onestamente giuste e presentare sempre il RDN.
Il Movimento di Liberazione Nazionale Veneto (MLNV) non incoraggia l’uso del RDN per evitare il pagamento di multe o bollette.
Al contrario, suggerisce di adempiere talvolta a tali pagamenti laddove necessari e, solo successivamente, presentare il RDN come forma di dissenso.
In sintesi, il RDN non è un mezzo per evitare pagamenti, bensì un’espressione di opposizione consapevole che non dovrebbe compromettere la propria integrità onorabile.

inviare l’atto per cui si fà il RDN in un unico formato pdf all’indirizzo info@mlnv.org facendo riferimento al codice unico del presente RDN.


Ho letto e confermato la: POLITEGA SU LA PRIVACY DEL SITO


    Ho dato il mio consenso (vedi sopra):
    Posizione contributiva:

    REFERENTE: scrivere ME STESSO/A se non c'è un'altra persona che fa il rigetto per voi (maiuscolo)

    Ecco il codice unico assegnato per questa registrazione:

    DATA COMPILAZIONE

    in nome e per conto di

    NOME

    COGNOME

    CUP PERSONALE

    SESSO

    MF

    DATA DI NASCITA

    E-MAIL (minusc.)

    TIPO DI ATTO

    DATA ATTO X RDN

    NR. O CODICE ATTO

    ENTE EMITTENTE

    A FIRMA DI

    INDIRIZZO ENTE

    E-MAIL ENTE

    DATA NOTIFICA

    NOTIFICATORE

    MOTIVAZIONI EXTRA

    INVIA --->


    La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
    Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
    In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
    Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
    In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
    A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
    Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
    Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
    Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
    Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
    Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
    Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
    Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
    Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
    Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
    Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
    Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
    Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
    Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
    Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
    Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
    Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
    Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.

    IMPORTANTE
    Spesso gli enti italiani, convinti della legalità del proprio operato, replicano ai vostri rigetti con comunicazioni inutili e ridondanti.
    Dovete replicare con un ulteriore rigetto allegando anche la seguente comuicazione:
    2019.12.13 – RIGETTI – PRECISAZIONE DELLA PRESIDENZA

    Agli operatori di enti italiani ricordiamo l’art. 28 della Costituzione italiana che recita:
    I FUNZIONARI E I DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, SECONDO LE LEGGI PENALI, CVILI E AMMINISTRATIVE, DEGLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DI DIRITTI.
    IN TALI CASI LA RESPONSABILITA’ CIVILE SI ESTENDE ALLO STATO E AGLI ENTI PUBBLICI.