CHI SI AUTODETERMINA

CHI PUO’ AUTODETERMINARSI
Solo un Popolo può autodeterminarsi se sottoposto:
– ad occupazione da parte di uno stato straniero;
– ad un regime colonialista;
– ad un regime razzista.
La parola Popolo è un termine giuridico che indica l’insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità che il più delle volte, purtroppo, non viene esercitata in maniera diretta, ma delegata a uno o a più rappresentanti.
Oggi come oggi, soprattutto nell’ambito dello stato italiano, vige un “regime democratico” che non è affatto sinonimo di democrazia;   infatti la sovranità del Popolo è calpestata da un sistema così detto “partitocratico” che tende a privilegiare gli interessi dei singoli partiti.

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IL POPOLO NON E’ LA POPOLAZIONE RESIDENTE
“Popolo” non è da confondere con la parola “popolazione”, che indica genericamente l’insieme degli individui che abitano uno stesso territorio.

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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI COLLETTIVI DEI POPOLI
« Ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato (…) costituisce un popolo. Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale.
Ogni popolo ha il diritto ad affermarsi come nazione. »
Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (CONSEU – Barcellona, 27 maggio 1990)

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PRECISIAMO
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l’obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l’apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l’indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico (c.d.: «autodeterminazione esterna»).
Il principio, nell’ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all’autodeterminazione in capo a un popolo: quest’ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all’autodeterminazione.
Il principio non è applicabile ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali.
Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati.
Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne: per esempio, in Italia, vi è la L. n. 881/1977; nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).