Autore: sergio

2022.02.27 – PUIATTI ANNALISA – 2^ APM NR.13123715033

Oggetto: PUIATTI ANNALISA nato/a il 08.02.1970, persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrato/a presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, codice unico personale 111431181953 sotto l’egida del Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

2^ AVVISO A PUBBLICA MENZIONE

at
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA

at

GUARDIA di FINANZA – NUCLEO OPERATIVO – NUCLEO MOBILE
VIA MEZZATERRA NR.5 32100 BELLUNO
bl1190000p@pec.gdf.it

COMUNE DI TAMBRE
PIAZZA 11 GENNAIO 1945 NR.1
comune.tambre.bl@pec

POLIZIA LOCALE ALPAGO
VIA MATTEOTTI NR.2/c
pl.farra@alpago.bl.it

e per l’ulteriore a praticarsi

SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE

DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSOIL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE

 


 

In data 17.11.2021 è stato notificato il RDN nr.12212714559 del 16.11.2021 circa gli atti prodotti dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo – Nucleo Mobile di Belluno.

In data 18.11.2021 è stato notificato il Rigetto di Notifica (RDN) nr. 12212883942 circa gli atti prodotti in data 16.11.2021 dal Comune di Tambre (Bl) e Polizia Locale Alpago (Bl).

In data 25.11.2021 è stato notificato il RDN nr.122135184440 del 25.11.2021 circa gli atti prodotti dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo – Nucleo Mobile di Belluno.

In data 25.11.2021 è stato notificato il RDN nr. 122135184913  circa gli atti prodotti dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo – Nucleo Mobile di Belluno.

In data 26.11.2021 è stato notificato a codesto Governo e agli altri organi in indirizzo l’Avviso a Pubblica Menzione nr.122136175341 e che si trascrive in copia integrale alla presente.

L’interessata, che ha inteso attendere i 90 giorni previsti dalle norme UCC a seguito della notifica dell’APM (affidavit), sospendendo anche la propria attività lavorativa, con i vari RDN ha contestato il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi autorità italiana, che agisce sui territori della propria Patria.

Nonostante Ella faccia parte del MLNV, istituito ai sensi del Diritto Internazionale, per la rivendicazione del principio di autodeterminazione dei Popoli, con valore ius cogens”, la autorità italiana ha inteso proseguire con gli abusivi accertamenti, posti in essere nella circostanza, obbligandola a non dedicare il tempo (dalle ore 11.00 alle ore 12.40) alla sua attività lavorativa, unica fonte di reddito per sé e la sua famiglia, allontanando di fatto anche un cliente.

C’è da sottolineare la poca professionalità degli operatori della Polizia Locale di Alpago (Bl) che hanno agito con mancanza di rispetto asserendo che accettare copia del verbale da loro redatto e dalla rigettante non firmato, avrebbe lo stesso valore della propria firma, tentando così di giustificare il suo mancato consenso e violando le obbligatorie norme del diritto internazionale, così come a loro contestate anticipatamente.

C’è inoltre da segnalare la minaccia della chiusura dell’Attività Veneta (così come avvenuto) e che per la stessa sarebbe stato meglio non insistere con altre ritenute pretese per non rischiare il “penale”.

Ai verbalizzanti pertanto è anche stato contestato la violazione dell’art.2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite che recita testualmente: “proibisce agli stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione”.

SI CHIEDE PERTANTO NUOVAMENTE

Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.

Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius-cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Non si sottovaluti infine che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

SI AVVISA E NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;

CHE IN RAGIONE

dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità per:

  • aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
  • Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
  • Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
  • Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili,anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.

Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e il Governo Veneto Provvisorio hanno atteso che gli organi in indirizzo confutassero le ragioni contestate nei termini prescritti dalle norme UCC, ancora in data 26.11.2021

Vi ricordiamo altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.

Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.

Questa è la Legge del Commercio  la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese quando è stata codificata e strutturata antichi datati oltre 6000 anni fa rivelano che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.

Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.

IL LAVORATORE E’ DEGNO DELLA SUA MERCEDE.

La prima di queste è espressa in:
Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6. Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”

TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE
La seconda massima è: ” Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE. (Legge di Dio – Legge Naturale e Morale) Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, 19:21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25. “Nessuno è superiore alla legge”.
Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti.
Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle.
Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale. Ma, sotto la Legge Commerciale, la  Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.
Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.

NEL COMMERCIO LA VERITA’ E’ SOVRANA.
(Esodo 20:16; Ps. 117:2;Giovanni 8:32; II Cor. 13:
La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità.
La tua parola è il tuo impegno.
Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla.
Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.
Potrebbe significare “niente procede”, “ognuno per se”, e “niente importa”.
Sarebbe peggio della la legge.

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;)
Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto.
Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”.
(Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit)

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.
(Heb.6:16-17;)
Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.

NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21)
Nessuno legge la mente.
Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.

CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei.
La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese.
Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono.
(Book of Job; Mat. 10:22)
Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia.
I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità.
Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta.
Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta.

ASSODATO CHE

la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:

“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

PRESO ATTO

dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e da qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato l’illecito

CONFIGURANDOSI

Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.

Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.

TENUTO CONTO

della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

dell’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

  • del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV
  • del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani
  • del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani
  • del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;
  • de UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

La Sig.ra PUIATTI Annalisa, pertanto, riaprirà la sua attività veneta, la cui operosità è regolamentata da questo Governo Veneto Provvisorio istituito sotto l’egida del MLNV.

Non saranno inoltre più tollerate ingerenze da parte di qualsiasi autorità d’occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione su questi nostri territori.

Così è e così sia.

WSM
Con onore e rispetto.
Venetia, sabato 26 febbraio 2022
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP

AAA – MODELLO BASE PER IDENTITA’

IDENTITA’ DICHIARATIVA – DECLARATION IDENTITY
ME CIAMO – SURNAME
EL ME NOME – NAME
ME PARE – PATERNITY
ME MARE – MATERNITY
DATI DE NASITA – BIRTH
DATA DE NASITA – DATE OF BIRTH
LUOGO DE NASITA – BIRTH PLACE
SE FORESTO (INDICA STATO) – IF FOREIGNER (INDICATE THE STATE)
DATI DE RESIDENZA – RESIDENCE
INDIRISO DE RESIDENSA – RESIDENCE ADDRESS
DISTRETO (EX OMUNE) – DISTRICT (FORMER MUNICIPALITY)
CONTEA (EX PROVINCIA) – CONTEA (FORMER PROVINCE)
SE FORESTO (INDICA STATO) – IF FOREIGNER (INDICATE THE STATE)
MI SON – MY NATION IS – MY CITIZENSHIP IS…
DE NASIONALITA’ – NATIONALITY
DE STADINANSA – CITIZENSHIP
CODICE UNICO – UNIQUE CODE
inserire copia dell’IDENTITA’ DICHIARATIVA
è certificato che il documento di cui sopra corrisponde alla verità
(it is certified that the aforementioned document corresponds to the truth)

 

NAZIONALITA’ VENETA

0000000000SFONDOLa nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all’avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.

LA CITTADINANZA VENETA

mi-son-venetoRT.G02 – CITTADINANZA VENETA
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società che liberamente sceglie di farne parte.
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e necessari doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.
Ogni cittadino è libero nella persona e non può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalla legge.
Ogni cittadino è libero di essere e di fare ciò che vuole purché non comprometta lo stesso medesimo diritto degli altri o arrechi loro danno.
Ogni cittadino non può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
 
 

POPOLO VENETO E POPOLAZIONE

1000546_3099879233784_57755584_nART.C01 – POPOLO VENETO – SOGGETTO CON PERSONALITA’ GIURIDICA ORIGINARIA
L’OGVP identifica nel Popolo Veneto l’esclusivo, naturale e inalienabile Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Ecco cosa dice Wikipedia:
L'insieme dei cittadini di uno Stato costituisce il suo popolo, uno dei tre elementi costituenti dello Stato, assieme al territorio e alla sovranità."
Per popolazione si intende l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno Stato (i suoi abitanti), a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. 
La popolazione, dunque, differisce dal popolo in quanto, da un lato, comprende anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono sul territorio dello Stato mentre, dall'altro, non comprende i cittadini residenti all'estero. 
La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata negli stati interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita.
 

IL NOME … UN DIRITTO PERSONALE

Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio nome.
PERCHE' UN NOME E UN COGNOME
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società.
La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori hanno il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione dei rapporti nell'ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità anche i doveri previsti dalla Cittadinanza.
 
IL DIRITTO AL NOME
Il concetto di diritto al nome però è più ampio e comprende anche il diritto di ciascun individuo ad averne uno, istituto giuridico oggetto di alcune dichiarazioni solenni segnatamente riferite ai diritti dell'infanzia, per le quali il bambino ha espressamente diritto ad avere un nome.
Così si esprime infatti la Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e già diversi sono gli atti di recepimento in diversi paesi. In realtà il concetto sussisteva anche in ordinamenti di molto precedenti, sia pure più genericamente e quindi non limitatamente all'infante.
Vi sono inoltre state teorizzazioni che leggono questo senso della locuzione "diritto al nome" come nitido esempio di un diritto di fonte consuetudinaria.
 
COSA SI INTENDE PER IDENTITA' PERSONALE IN FILOSOFIA
In filosofia s'intende la capacità dell'individuo di avere consapevolezza del permanere costante del suo io che si manterrebbe sostanzialmente identico attraverso il tempo e le diverse e varie esperienze che hanno segnato la sua vita fino al momento presente.
 
LA NON RISPOSTA DI DIO A MOSE' SUL SUO NOME
“‘Qual è il suo nome?’
Che dirò loro?” (Es 3:13).
Mosè vuol sapere il nome di Dio.
Ma non lo sapeva già?
Tutti gli ebrei si erano sempre riferiti a Dio come a Yhvh.
Evidentemente Mosè era consapevole che quella formula non era proprio un nome, ma era il modo misterioso con cui ci si doveva riferire a Dio.
Ma il suo nome?
Vista la confidenza con Dio – di cui Mosè godeva fino al punto che Dio parlava “a Mosè faccia a faccia, proprio come un uomo parlerebbe col suo prossimo” (Es 33:1) – egli osa la domanda.
Certo con prudenza, usando un giro di parole e attribuendo la domanda ad altri: “Supponiamo che . . . ed essi realmente mi dicano: ‘Qual è il suo nome?’ Che dirò loro?” (Es 3:13).
Gli angeli furono riottosi nel rivelare il proprio nome e, di fatto, non lo rivelarono.
Come avrebbe risposto Dio?
A ciò Dio disse a Mosè:” (v. 13).
Si noti molto attentamente, ma davvero molto attentamente.
“A ciò”, cioè alla richiesta di Mosè, Dio “disse”.
La Bibbia dice che in realtà Dio non rispose alla richiesta di Mosè.
Ma “disse” qualcosa.
Per tutta risposta, Dio “disse”: “IO MOSTRERÒ D’ESSERE CIÒ CHE MOSTRERÒ D’ESSERE” (v. 14; il maiuscoletto è di TNM).
Qui occorre fare bene attenzione.
Dobbiamo esaminare la frase di Dio nell’originale per comprenderla dovutamente.
אהיה אשר אהיה
ehyèh ashèr ehyèh
sono/sarò [chi] sono/sarò
Secondo questa nota, la locuzione divina sarebbe “l’espressione con cui Dio chiama se stesso”.
In verità, Dio qui non sta chiamando se stesso.
Dio sta invece rispondendo alla domanda di Mosè, ma non per dare il suo nome.
Come tutta risposta a Mosè che vuol sapere il suo nome, Dio dice: “SONO CHI SONO” (traduzione letterale dall’ebraico)… ovvero IO SONO COLUI CHE E'.
 

Mose-e-il-roveto-ardente

STATO GIURIDICO E STATO CIVILE

mi-son-venetoLo stato giuridico è la posizione amministrativa correttamente registrata di un qualsiasi soggetto (fisico o giuridico) rispetto alla collettività.
Lo stato civile è in pratica l’archivio certificato dei fatti giuridici di ogni soggetto, fisico o giuridico, che entra a far parte della comunità.
 

ANAGRAFE ECCO COS’E’

COS'E' L'ANAGRAFE
L’Anagrafe è il REGISTRO UFFICIALE (o Pubblico Registro) della Repubblica Veneta.
 
COMPITI E FUNZIONIregistro-elettronico
Il Registro Ufficiale è istituito al fine di eliminare ogni possibile dubbio e incertezza sull'IDENTITA' DICHIARATIVA di ogni essere umano, sulle famiglie, sulle proprietà, sulle persone giuridiche e le loro attività, sui contratti e su tutti i documenti e atti pubblici e a richiesta anche sui documenti e atti di natura privata.
 
I PROVVEDITORATI GENERALI PRESSO IL DIPARTIMENTO ANAGRAFE
Il Dipartimento Anagrafe è ripartito in tre Provveditorati Generalie con competenze in materia di
  1. ARCHIVIO FEDERALE
  2. CENSIMENTO
  3. STATISTICA

ARCHIVIO FEDERALE
Il Provveditorato Generale, competente alla gestione dell'Archivio Federale, gestisce in copia la registrazione e certificazione di tutti i documenti e atti pubblici a qualsiasi livello territoriale e riguardo a:

  • PERSONE UMANE (identità dichiarativa);
  • FAMIGLIE;
  • BENI MATERIALI (mobili e immobili) DI PROPRIETA';
  • BENI INTELLETTUALI E ARTISTICI;
  • PERSONE GIURIDICHE E ATTIVITA'.
  • CONTRATTI (obbligazioni, oneri e obblighi);
  • DOCUMENTI E ATTI PUBBLICI (per quelli vincolati alla pubblica menzione)
  • DOCUMENTI PRIVATI.

CENSIMENTO
omissis

STATISTICA
omissis

ARCHIVIO DI STATO
Il Provveditorato incaricato per l'Archivio di Stato è istituito presso ogni Contea (o Stato federato) ed è gestito da tale Amministrazione per quanto di propria competenza a livello territoriale con funzioni gestionali e di consultazione relativamente a:

  • PERSONE UMANE (identità dichiarativa) (consultazione prevista per la certificazione di esistenza in vita);
  • FAMIGLIE (certificazione prevista per poligamia);
  • BENI MATERIALI (mobili e immobili) DI PROPRIETA';
  • BENI INTELLETTUALI E ARTISTICI;
  • PERSONE GIURIDICHE E ATTIVITA'.
  • CONTRATTI (obbligazioni, oneri e obblighi);
  • DOCUMENTI PRIVATI.

IL DISTRETTO ANAGRAFICO
Il Distretto Anagrafico costituisce il massimo decentramento amministrativo del Dipartimento ed è istituito presso i Distretti (attuali comuni) di ogni Municipalità.
Il Distretto Anagrafico ha lo scopo di documentare e quindi certificare tutto quello che è necessario e richiesto anche privatamente nell'ambito territoriale di propria competenza.
Nessuna registrazione è vincolata ai fini fiscali ma solo al dovuto pagamento dell'onere per il servizio prestato (se nella possibilità dell'obbligato).
Il Distretto Anagrafico non svolge funzioni di Arichivio.