AEV – ESENZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Se dovete solo informare il cliente/fornitore e non dovete emettere fattura, potete scaricare il modello qui a lato.

Se qualche commercialista o esperto giurista desidera confutare le ragioni di questa nostra iniziativa è invitato a farlo con adeguati richiami normativi, perché  risposte generiche, senza gli opportuni riferimenti di legge, saranno considerate NULLE e non prese in considerazione, grazie.



Qui trovi il Dectreto nr.6 cui fa riferimento la disposizione del Dipartimento del Lavoro e Sviluppo


Ecco il modello della nota accompagnatoria che si invia con le prime fatture:
 
Oggetto: ESENZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

L’Attività Economica Veneta, se registrata presso il Pubblico Registro, in qualità di soggetto giuridico contemplato dalla sezione 07 – articolo 05 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP), emanato dal Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 agisce, sotto il profilo tributario, ai sensi e per gli effetti del Decreto nr. 06 del 23 gennaio 2019 emesso dal GVP e relativo alla disciplina fiscale disposta per le attività venete.

Nello specifico, con riferimento ai rapporti con le aziende italiane:

  • le attività venete si relazionano fiscalmente in regime extra U.E. producendo fatture prive di imposta sul valore aggiunto;
  • la ditta italiana si farà un’autofattura in base all’ art 17 comma 2 del DPR 633/72, alla quale allegherà la fattura dell’Attività Veneta, quindi procederà a registrare la propria fattura tra gli acquisti e tra le vendite … oppure, la ditta italiana, può registrare le fatture ricevute dalle attività venete tra i costi sostenuti dall’ azienda stessa (considerare la fattura rilasciata dell’ attività veneta alla pari dello scontrino fiscale italiano).

Pertanto:

  1. PER I CLIENTI DI ATTIVITÀ VENETE – Con riferimento ai rapporti con le aziende italiane e U.E., le attività venete si relazionano fiscalmente in regime extra U.E. producendo fattura prive di imposta sul valore aggiunto.
  1. PER I FORNITORI ITALIANI
    – le fatture di acquisto merci saranno non imponibili da imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 8 comma 1 lettera A del D.P.R. 633/72;
    – le fatture di acquisto di prestazioni e servizi saranno non imponibili da imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 7-ter, comma 1, lettera A del D.P.R. 633/72;
  1. PER ACQUIRENTI VENETI PRIVATI – Nel caso di soggetti Veneti privati che acquistano da aziende italiane o U.E., le fatture di acquisto di beni, merci, prestazioni e servizi saranno non imponibili da imposta sul valore aggiunto ed emesse ai sensi e per gli effetti dell’art.7-sexies, comma 1 lettera F e G del D.P.R. 633/72.