RDN PER IL CANONE RAI

Questo è un RDN per il canone rai.

    REFERENTE: scrivere ME STESSO/A se non c'è un'altra persona che fa il rigetto per voi (maiuscolo)

    Per prima cosa, eccoti il codice unico assegnato per questa registrazione:

    All'occorrenza puoi cliccare per copiare il codice unico negli appunti e incollarlo altrove.
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    DATA COMPILAZIONE:

    RIGETTANTE

    NOME (maiuscolo) COGNOME (maiuscolo) CODICE UNICO PERSONALE SESSO (maiuscolo)MF

    VOSTRA DATA DI NASCITA EMAIL PERSONALE (minuscolo)

    ATTO RIGETTATO

    TIPO DI ATTO (maiuscolo) DATA ATTO DA RIGETTARE NR. O CODICE DELL'ATTO DA RIGETTARE (maiuscolo) AUTORITA' CHE HA EMESSO L'ATTO (maiuscolo) ATTO RIGETTATO A FIRMA DI (se non si trova scrivete illeggibile - maiuscolo) INDIRIZZO AUTORITA' EMITTENTE (di solito è sul documento rigettato) (maiuscolo)E-MAIL AUTORITA' EMITTENTE (minuscolo) DATA DI NOTIFICA (se non la trovate scrivete "assente") AUTORE MATERIALE DELLA NOTIFICA (maiuscolo) MOTIVI PERSONALI (minuscolo) MOTIVAZIONI NELLO SPECIFICO:
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    N.B.:
    Causa i ripetuti malintesi, ti ricordiamo che prima di procedere all'invio dell'atto contrassegnato in oggetto devi essere in regola con le donazioni mensili alla causa di € 10,00.
    Nel qual caso questo non corrispondesse al vero, l'atto non verrà preso in considerazione e non pubblicato sulla Gaxeta Uficiale.
    Tutta la documentazione, eventualmente da allegare a questo provvedimento, deve essere fotocopiata e ordinata in ordine cronologico e poi portata e visionata manualmente presso la sede del MLNV o della Cernide del luogo se richiesto.
    Grazie.
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    Motivazioni inserite nel RDN, sia in ambito Veneto che italiano:
    comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
    Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
    Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
    Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
    Inoltre, in ambito italiano, sono a precisare quanto segue:
    Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI, premesso che:
    a) non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI. È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
    – provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
    – in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
    a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
    b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
    c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
    – conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
    ma dall’altro lato:
    – stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
    d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
    e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975. Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Il Veneto è escluso. Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
    – «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
    – «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
    – «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
    f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cam biati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Par tito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano». Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio naziona le e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certifi cato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v. supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti ? Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessio ni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oli gopolio di fatto, in favore di chi ?
    Silvio Berlusconi.
    Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
    Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano.
    Su tutto questo l’MLNV mi assisterà.
    Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.
    Chiedo il Vostro «riesame in autotutela» ex art.21nonies «annullamento d’ufficio» l. 7.8.1990 n.241 nonché ex art.10quater «esercizio del potere di autotutela obbligatoria» l. 27.7.2000 n.212 «statuto del contribuente», per l’annullo ex officio della «cartella di pagamento» [all.1] con pretesa ingiunti va per € 90 [novanta] a sua volta fondata sul «detto» mancato pagamento del canone RAI anno 2019 [duemiladuemiladiciannove, v. supra] ergo pagamento peraltro prescritto, più esattamente, decaduto [cfr art.2964ss. c.c.] il 31.12.2021 [2019 + 2ANNI].
    A’ sensi e per gli effetti del 2° co. dell’art.2 «conclusione del procedimento» l. 7.8.1990 n.241, doveTe riscontrare documentalmente [cfr artt.115ss. c.p.c.] la presente istanza entro martedì 16.7.20 24 [16.6.2024 + 30GG].
    A’ sensi e per gli effetti dell’art.10bis l. 241/1990 e dell’art.6/5° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 Vi richiedo la Vostra lettera di trasparenza qualora l’istanza de qua erri e/o difetti in qualche sua parte.
    Ai sensi e per gli effetti dell’art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 si chiede la Vostra allegazione, in copia non autenticata, di tutti gli atti interruttivi – cfr art.2943/4° co. c.c. – della decadenza de facto relativi al Vostro buon diritto di esigere quanto meglio trascritto nel frontespizio della «dif fida di pagamento» [all.1] oggi opposta, datata solo «maggio 2024».
    In amplius, si chiede la prova documentale [cfr artt.115 «valutazione delle prove» e ss. c.p.c.] dell’atto interruttivo, in ispecie dell’«avviso di accertamento» che «diTe» d’avermi notificato [all.1] in quanto mancante nel dossier dell’odierno istante [Daniele Farsetti] e della prova di quando sarà la formazione del ruolo de quo e quando sarà reso esecutivo e consegnato e va citato il d.m. Ministero delle Finanze 3.9.1999 n.321 «regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26.2.1999 n.46», il quale disciplina tale materia.
    L’articolo 4 «data di consegna dei ruoli» nello specifico prevede che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Dalla data di consegna si computano termini importanti, compreso quello previsto da un’altra strategica disposizione contenuta alla lett. a) del 2° co. dell’art.19 «discarico per inesigibilità» d. l.vo 13.4.1999 n.112 «riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28.9.1998 n.337» che assegna nove mesi di tempo all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella, dies a quo la decorrenza dalla consegna del ruolo.
    Il sottoscritto Signor Daniele Farsetti, in qualità di diretto interessato Vi contesta nell’an e nel quantum quanto da Voi notificato con Vostra di cui all’oggetto, con obbligo di pagamento della sensibile somma per € 90 [novanta].
    Ai sensi e per gli effetti dell’art.6/5° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e dell’art.10bis l. 7.8.1990 n. .241 si chiede la Vostra lettera di trasparenza qualora l’istanza de qua di Vostro «riesame in auto tutela» ex art.21nonies «annullamento d’ufficio» l. 7.8.1990 n.241 nonché ex art.10quater «esercizio del potere di autotutela obbligatoria» l. 27.7.2000 n.212 «statuto del contribuente», difetti e/o erri in qualche sua parte.
    Ai sensi e per gli effetti dell’art.2/1° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e degli artt.3/1° co. e 25/2° co. l. 7.8.1990 n.241, l’interesse personale e concreto, peraltro spiegato in narrativa (v. supra) è il seguente: ottenere la Vostra dichiarazione di nullità radicitus del pagamento del «canone RAI» anno 2019 con insulsa pretesa di pagamento della somma totale ingiunta pari ad € 90 (novanta) in uno con la Vostra dichiarazione scritta (cfr artt.115ss. c.p.c.) di più nulla a pretendere e cessata la materia del contendere e la dazione della somma pari ad € 1.100 (millecento) a titolo di risarcimen to danno «aquiliano» (v. art.2043 «risarcimento per fatto illecito» c.c.) patito e patiendo, s.e.&.o. somma contenuta entro il limes ex 1° co. art.82 «patrocinio» c.p.c. e salva diversa quantificazione equitativa/giudiziale ex art.1226 «valutazione equitativa del danno» c.c., traditio attesa entro il 15° [quindicesimo] giorno a far data da oggi.
    Rinnovata ex persona la Vostra «costituzione in mora» debendi ex art.1219, già ex re, cfr la norma contenu ta al n.1) del 2° co. stesso articolo, «1) quando il debito deriva da fatto illecito», è il caso di specie.